A-B 
le parole chiave per capire il mondo del no profit
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ASSOCIAZIONE
 
Ente privato senza finalità di lucro che utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, religiosi, culturali, sociali o altri scopi di pubblica utilità; può essere costituita da due o più persone tramite atto pubblico o scrittura privata.
 
Le associazioni possono essere riconosciute attraverso una procedura di concessione governativa che attribuisce all’ente la personalità giuridica e sottopone l’associazione a controlli pubblici.
Con il riconoscimento l’associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta (ovvero risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio) e gli amministratori dell' associazione sono responsabili solo in caso di violazione dei doveri inerenti alla carica.

La maggior parte delle associazioni, tuttavia, sono non riconosciute per la maggiore snellezza che questa forma giuridica garantisce. Per quanto riguarda la loro organizzazione interna esse sono regolate dall’accordo degli aderenti.
 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
 
Vengono considerate A.P.S. le federazioni o i gruppi che svolgono attività socialmente utili a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà dei soci. 
Le A.P.S. non si avvalgono solo di volontari che prestano attività senza corresponsione di compenso, ma assumono anche lavoratori dipendenti, oppure ricorrono alle collaborazioni o alle prestazioni d'opera, anche affidandole agli stessi associati. 
Le associazioni di promozione sociale godono di agevolazioni fiscali sulla tassazione e reperiscono risorse economiche attraverso quote degli associati, donazioni, eredità, contributi dello Stato e degli enti locali e interventi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.
In Italia il fenomeno dell'associazionismo sociale è in continua espansione: sono attive circa 200.000 associazioni di promozione sociale con circa dieci milioni di cittadini associati.
Il Registro nazionale delle a.p.s è stato istituito dalla terza legge quadro sull'associazionismo e il volontariato nel 2000.
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
 
Si considera associazione di volontariato qualsiasi organizzazione composta unicamente da soci che operano per fini di solidarietà sociale prestando il proprio apporto in modo assolutamente personale, spontaneo e gratuito senza percepire alcun tipo di retribuzione nemmeno per via indiretta. Solo in particolari casi è previsto un rimborso spese che deve sottostare a determinati parametri.
Con la legge quadro sul volontariato del ‘91 tutti i gruppi, club, comitati di questo tipo si sono dovuti iscrivere al registro delle Organizzazioni di Volontariato. La registrazione dà diritto a molte agevolazioni fiscali e, se si è iscritti da più di un anno, all'accesso ai fondi che le varie Amministrazioni destinano alle Organizzazioni di Volontariato.
C- D 
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CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - CSV
 
I Centri di Servizio per il Volontariato, previsti dall'art. 15 della legge quadro sul volontariato del 91 rappresentano in Italia un importante punto di riferimento per la promozione, la crescita e il consolidamento del volontariato e della cultura della solidarietà .
I Centri di Servizio per il Volontariato sono strutture operative che intervengono con progetti di accompagnamento e qualificazione delle attività delle Associazioni di Volontariato, offrendo servizi a titolo gratuito. 
Hanno l'obiettivo di diffondere nella regione la cultura della solidarietà attiva, interprete di bisogni e diritti delle persone deboli ed emarginate e rivolta alla tutela dei beni ambientali e culturali. I Centri di Servizi permettono al volontariato organizzato di assumere, nei confronti delle istituzioni, un ruolo di collaborazione propositiva come soggetti attivi nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi sul territorio.
Favoriscono l'incontro tra associazioni e la condivisione delle singole esperienze per rispondere in modo soddisfacente ai bisogni proposti. Offrono formazione promuovendo lo sviluppo di competenze diffuse all'interno delle associazioni.
I Centri di Servizio per il Volontariato sono previsti sia dalla normativa nazionale (Legge 11 agosto 1991 n. 266), che dalla normativa regionale (L.R. 30 agosto 1993 n. 40, L.R. 18 gennaio 1995 n. 1).
 
CITTADINANZA ATTIVA
 
Ha a che fare con una figura di Cittadino che non è solo una persona a cui sono attribuiti diritti e doveri, ma gli viene riconosciuta anche la capacità di agire, al fine di incidere e ridefinire il contesto sociale nel quale opera.
La cittadinanza attiva è un modo di partecipare come cittadini, senza delegare tutto alle rappresentanze ed alle istituzioni, per non dipendere da esse per tutelare diritti e soddisfare bisogni. Fare cittadinanza attiva significa avere la capacità di organizzarsi autonomamente in una molteplicità di forme per agire nelle politiche pubbliche al fine di curare i beni comuni. Il volontariato e le altre organizzazioni del terzo settore sono tutte forme di cittadinanza attiva.
 
COESIONE SOCIALE
 
In fisica il termine coesione è definito come una proprietà dei corpi di resistere alla rottura e alla separazione, grazie alla presenza di forze attrattive che tengono insieme le molecole. Lo stesso significato può essere proposto per le dinamiche sociali. La coesione sociale è una forza contraria alla disgregazione delle comunità, contraria alla logica che esistano solo Stato e Mercato, contraria alle dinamiche individualiste.
 
In una società coesa la stragrande maggioranza dei cittadini sperimenta un sentimento di appartenenza, si sente protagonista della vita sociale, si riconosce in istituzioni che considera legittime e buone.
La coesione sociale centra con la possibilità di partecipazione alla vita sociale, economica e legislativa del paese. Con la soddisfazione dei bisogni e dei diritti fondamentali, con le politiche redistributive, la protezione sociale, la dignità del lavoratore, il riconoscimento delle minoranze, l’inclusione sociale, con la giusta amministrazione della giustizia.
 
COMITATO
 
I Comitatisono assimilabili alle Associazioni non riconosciute, con scopi più mirati, puntuali: i comitati di protesta, per la raccolta di firme, ecc. Ma il codice civile li regolamenta esclusivamente sotto l’aspetto di comitati per la raccolta di fondi (responsabilità personale e solidale degli organizzatori per la conservazione dei fondi raccolti).
 
COOPERATIVE
 
Una cooperativa è un'associzione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare dei bisogni economici, sociali o culturali attraverso un'impresa di proprietà congiunta e di gestione democratica.
I principi cooperativi sono sette: adesione libera e volontaria, il controllo democratico da parte dei soci, la loro partecipazione economica, autonomia ed indipendenza, educazione, formazione ed informazione, cooperazione tra cooperative, impegno per la collettività.
Le condizioni necessarie perchè si parli di società cooperativa sono: il principio capitario (una testa, un voto), la non distribuzione degli utili e la mutualità, che può essere interna, rivolta ai soci, o esterna, rivolta alla società ed al territorio.
 
COOPERATIVE SOCIALI
La cooperazione sociale è una delle realtà più vive del Terzo Settore.
Le cooperative sociali, regolate dalla legge 381/91, non sono enti associativi, ma hanno natura societaria. Esse hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale. Le cooperative sociali possono essere distinte in due tipologie differenti: 
- tipo A: si occupano della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
- tipo B: si occupano principalmente dell’inserimento di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diversificate.
E - F 
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EMPOWERMENT
 
Processo di ampliamento delle possibilità di un soggetto, sia esso un’organizzazione o una persona, per aumentare la capacità di agire nel proprio contesto e di operare delle scelte. Significa fare leva sulle risorse già presenti e organizzarle allo scopo di aumentare la propria autodeterminazione. Significa inoltre acquisire la capacità di elaborare un ventaglio di soluzioni efficaci sulla base dei propri bisogni e aspettative.

FEDERAZIONE
 
Struttura organizzativa formata dall'unione di più associazioni sotto un unico statuto al fine di realizzare interessi comuni ferma restando l'autonomia di ciascuna associazione per quanto non riguarda gli interessi comuni
 
FONDAZIONE
 
Le fondazioni sono organizzazioni senza fine di lucro, dotate di un proprio patrimonio, impegnate in differenti settori: assistenza, ricerca scientifica, istruzione, formazione, erogazioni premi e riconoscimenti, ecc.. Esse sono dotate di un proprio patrimonio, e la loro esistenza è prevista dal Codice Civile. La loro struttura giuridica può variare a seconda del tipo di fondazione che viene costituita; ci sono le fondazioni di partecipazione o di comunità, soggetti che hanno forti radici nelle istituzioni del territorio e nella comunità locale
una particolare tipologia è rappresentata dalle fondazioni bancarie che, dopo un lungo processo di riforma, si stanno trasformando in organizzazioni non profit impegnate esclusivamente in uno (o più) dei sei settori di pubblica utilità individuati dalla legge: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sanità, assistenza alle categorie deboli. Secondo le indicazioni della legge quadro sul volontariato, le fondazioni bancarie destinano 1/15 dei propri fondi ai Centri di Servizio per il Volontariato, con la funzione di sostenere e qualificare le attività delle Organizzazioni del Volontariato.
 
 
FUND RAISING
 
Il fund raising è il termine inglese per indicare l’attività di raccolta fondi, ovvero l’insieme delle iniziative che l’organizzazione mette in atto per creare rapporti tra chi chiede risorse economiche e finanziarie e chi è potenzialmente disponibile a donare ( soci, operatori pubblici, privati ecc.).
Con questo termine si intende pertanto ogni forma di richiesta diretta o indiretta di denaro o beni materiali o quant’altro abbia valore, con l’intesa che ogni apporto viene utilizzato per scopi solidaristici.
G - H - I - J - K 
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GOVERNANCE
 
Processo con il quale vengono collettivamente risolti i problemi rispondendo ai bisogni di una comunità sociale. Si ha una buona governance quando nella comunità sociale le azioni del governo (come strumento istituzionale) si integrano con quelle dei cittadini e le sostengono.
Un governo è strumento di buona governance quando applica principi per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini.
 
IPAB
 
Le Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza (Ipab) sono nate nel 1890 con la legge Crispi. Grazie a lasciti e fondi pubblici, nel corso di oltre cento anni questi istituti si sono impegnati, al più vario titolo, sul fronte sociale. In particolare le Ipab italiane hanno sviluppato due attività principali: la gestione di strutture residenziali per anziani, minori e portatori di handicap e quella di strutture prescolari (asili e scuole per l'infanzia) e scolari.
 
IMPRESA SOCIALE
 
Il 13 giugno del 2005 il Parlamento ha promulgato la legge n. 118 “Delega al Governo concernente la disciplina dell’Impresa sociale”, che disciplina e regola tutti i rapporti interni ed esterni relativi alle imprese sociali. Le imprese sociali sono le “organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
Tale legge è stata integrata dal decreto legislativo del 24 marzo 2006, n.155.

KNOW HOW
 
Conoscenza di alcuni processi produttivi e insieme di competenze tecnico-scientifiche.
Nell’ambito di organizzazioni no profit, il know how rappresenta una delle principali risorse che conferiscono valore all’organizzazione stessa, su cui si fondano le sue performance ed il suo eventuale vantaggio competitivo.
L - M 
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LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
 
È la legge 266 dell’11 agosto 1991 “La repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”. (art.1)
Questa legge ha rappresentato un solido punto di partenza verso il riconoscimento del fenomeno sociale del volontariato.
L'importanza della legge quadro risiede maggiormente nella parte dedicata ai benefici che lo Stato accorda alle organizzazioni in possesso dei requisiti necessari, con particolare attenzione rivolta alle esenzioni dalle imposte di bollo e di registro, esenzioni sulle donazioni e sulle attribuzioni di eredità, erogazioni liberali in denaro, non imponibilità delle entrate marginali impiegate per fini istituzionali
La legge inoltre istituisce l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato ed i Centri Servizi per il Volontariato.
 
 
MISSION
Lo scopo intorno al quale ruota l’intera attività di un’associazione, le ragioni che ne giustificano l’esistenza e ne orientano gli obiettivi.
La missione di un’associazione è la ragione stessa del suo esistere e del suo sviluppo, al di là dei singoli obiettivi concreti di breve, medio e lungo periodo che, a seconda dei soci e dei volontari è importante per mantenere un forte senso di identità e consolidamento, perché rende le attività orientate in modo chiaro e le scelte strategiche dell’associazione assumono maggiore coerenza.
N - O 
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NO PROFIT
 
Per dare una definizione del non profit è utile rifarsi allo schema formulato dall'SNA (System of National Accounts), la carta degli statistici internazionali.
Secondo l'SNA, le istituzioni non profit sono definite come enti giuridici o sociali creati per lo scopo di produrre beni o servizi il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno di tipo finanziario per chi o coloro che le costituiscono, controllano o finanziano.
 
In base a tale definizione non si esclude "né che dall'attività delle non profit si generi il reddito necessario a remunerare il lavoro di chi vi opera, né che l'attività di produzione sia accompagnata dalla vendita dei beni e dei servizi prodotti, né che da tale attività si generino redditi, profitti o altri guadagni finanziari". L'unico vincolo riguarda la non distribuzione degli utili (non distribution constraint) e per questo vengono anche definite “senza scopo di lucro”.

 
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE - ONG
 
Le Organizzazioni non Governativesono associazioni di volontariato, che operano nel campo specifico della cooperazione allo sviluppoe della solidarietà internazionale.La loro attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è disciplinata dalla legge 49/87 che prevede la concessione, da parte del ministero degli Affari esteri, del riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento consente alle ONG di accedere al finanziamento governativo per la realizzazione di progetti di cooperazione, affidati dal ministero degli Affari esteri o promossi dalle stesse organizzazioni.
Le O.n.G. sono organizzazioni senza fini di lucro e si basano sul volontariato. Un volontariato, però che prevede un rimborso spese per le missioni all’estero. Inoltre le O.n.G. hanno bisogno di un certo grado di professionalità, perciò la struttura operativa è formata di cooperanti ed esperti retribuiti.
 
ONLUS
 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Sono le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale,  socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte, sport.
Oltre al campo di applicazione le onlus hanno obbligo di: democraticità dello statuto, trasparenza dei bilanci e l’obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità. In queste organizzazioni è molto forte la mutualità esterna cioè i destinatari dell’attività svolta dall’organizzazione sono soprattuttoterzirispetto ai soci.
 
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
 
È stato istituito dalla legge n.266 del 91 presso il Consiglio dei Ministri, è preposto alla promozione di studi e ricerche di settore, al sostegno di iniziative per la formazione e l'aggiornamento in relazione alle attività associative, alla diffusione di informazioni per l'associazionismo.
È presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato ed è composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
  1. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
  2. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
  3. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
  4. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato.
  5. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
  6. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
  7. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
  8. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
  9. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
P - Q - R 
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PARTNER
 
Si tratta di un’organizzazione, sia esso soggetto pubblico o privato, che collabora al conseguimento di obiettivi concordati. La natura stessa del partenariato implica una condivisione di obiettivi, degli impegni reciproci, delle responsabilità comuni in relazione ai risultati attesi.
 
PEOPLE RISING
 
Sono le attività che un’associazione svolge per reclutare nuovi volontari. Cercare nuove persone, sensibilizzarle ed affiliarle è un’attività necessaria per il mantenimento della vitalità e dello sviluppo di un’associazione.
 
PROTOCOLLO D’INTESA
 
E’ l’accordo che contiene gli impegni e gli obiettivi da perseguire da parte dei soggetti pubblici e privati che lo sottoscrivono. Viene stipulato tra uno o più enti pubblici e soggetti provati in merito a temi specifici e al suo interno sono indicati gli impegni che le parti coinvolte assumono per la realizzazione di specifici progetti
S - T - U 
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SUSSIDIARIETÀ (PRINCIPIO DI)
 
È un fondamentale principio di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato. Riguarda i rapporti tra stato e società civile.
Il moderno concetto fonda le proprie radici nella “Carta europea delle Autonomie Locali”, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1989 e recepita dal nostro ordinamento giuridico con L. n. 30/439, poco prima dell’approvazione della riforma delle autonomie locali (L. n. 142/90).
Le funzioni pubbliche, secondo il principio di sussidiarietà, spettano ai soggetti più vicini alla popolazione, e quindi ai bisogni e alle risorse, e solo nel caso in cui questi non riescano a soddisfare tali bisogni possono essere presi in carico dai soggetti via via più distanti dalla comunità locale.
Il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) dichiara che il principio di sussidiarietà é la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea.
 
STAKEHOLDER
 
Letteralmente significa "portatore di interessi". Indica tutte le categorie di soggetti, privati o pubblici, individuali o collettivi, che in un qualche modo sono legati da un livello di condivisione e di attaccamento all'organizzazione, alla sua "mission" ed alle sue attività.

 
TERZO SETTORE

 
In questa categoria rientrano tutti quei soggetti che non hanno finalità di lucro (no profit) e svolgono attività di varia natura attraverso forme di “partecipazione sociale”. Il termine è spesso usato come sinonimo di no profit ma in realtà indica l’insieme dei soggetti che operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono né allo stato né al mercato. Un insieme che è “terzo” in quanto differente e complementare dagli altri due, poiché le organizzazioni di terzo settore sono soggetti di natura privata volti alla produzione ed alla distribuzione di beni e servizi di valenza pubblica o collettiva.
Il terzo settore rappresenta, quindi, il tentativo della società civile, riaffermando il principio della sussidiarietà, di produrre beni e servizi di interesse sociale, rispondendo ai bisogni diffusi che i servizi pubblici non sono in grado di soddisfare
V - W - X - Y -Z 
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VOLONTARIATO
 
Si definisce volontariato l'insieme delle attività svolte gratuitamente e volontariamente da privati cittadini, di solito riuniti in associazioni, a sostegno della collettività, dell'azione dello stato o di altri enti morali in opere di assistenza, aiuto e comunque con fini solidaristici.
 
WELFARE STATE
 
È il termine con cui si indica il sistema in cui lo Stato si assume il compito di promuovere il benessere dei cittadini attraverso provvidenze istituzionali (assistenza medica, pensioni sociali ecc.).