La legge Regionale è Nazionale stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, necessario che la stessa si iscriva in un apposito registro “registro generale delle organizzazioni di volontariato” istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.
La
Regione istituisce tale registro
presso l’Assessorato alla Solidarietà - Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opprtunità - Ufficio Governance e Terzo Settore.
L’iscrizione al registro regionale del volontariato è l’atto formale che
riconosce l’Associazione come organizzazione di volontariato e dà il
riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà pluralismo e apporto originale per il
conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Ecco i benefici più significativi:
- ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto;
- l’iscrizione consente la partecipazione a bandi provinciali, regionali e nazionali dedicati alle associazioni iscritte;
- le associazioni iscritte possono acquistare beni mobili registrati ed immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, anche se non hanno personalità giuridica (art. 5 c. 2);
- possono chiedere contributi pubblici (art. 6 c. 2);
- possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici;
- possono fruire di agevolazioni fiscali:
- esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8 c. 1);
- non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art. 8 c. 2);
- esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità legati (art. 8 c. 2);
- non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art. 8 c. 4);
- valutazione semplificata dell’imponibile (art. 9);
- informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali;
- partecipazione alla programmazione pubblica;
- diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi relativamente al loro ambito istituzionale;
- possibilità per i volontari di fruire, nel loro lavoro e a condizione che il contratto lo preveda, di forme di flessibilità dell’orario di lavoro e nella turnazione (art. 17 c. 1).
(Fonte: L.266/91 “Legge Quadro sul volontariato” e successive applicazioni)