manifestazioni sagre feste

Feste, sagre e manifestazioni

Dal periodo primaverile fino a quello Natalizio è ricco di iniziative, promosse dalle organizzazioni di volontariato, per sensibilizzare i cittadini sulle finalità dell'associazione e per raccogliere fondi. Sono numerosi gli enti non profit che partecipano oppure organizzano feste, sagre e fiere. Queste manifestazioni comprendono diverse occupazioni tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, vendita di beni di modico valore, tombole, pesche di beneficenza, lotterie, intrattenimenti musicali e di spettacolo.

La realizzazione di queste attività richiede, oltre che l'organizzazione in senso stretto, anche una serie di conoscenze sugli adempimenti di tipo amministrativo e fiscale. Sono state Analizzate tutte le possibili attività che gli enti non Profit possono creare per pubblicizzare il loro scopo associativo

Quali sono le prime indicazioni utili per realizzare un evento?
Che tipo di adempimenti devono osservare i rappresentanti legali delle associazioni organizzatrici?
E per le pesche di beneficenza?
Come si conteggia il valore dei premi?
Qual è, invece, il trattamento fiscale da seguire?
Sono previste sanzioni e con quale ammontare?
Qual è, invece, il trattamento fiscale per le raccolte fondi occasionali?
Se, invece, l'organizzazione realizza un banco vendita di oggetti prodotti dai volontari, può farlo?
Quali sono le regole da rispettare?
Se all'interno di una festa, una organizzazione decide di effettuare una raccolta fondi può farlo? E come si deve comportare?
Quall è il trattamento fiscale da seguire in questo caso?
Spesso le associazioni realizzano dei punti di ristoro che comprendono la vendita di bevande o di alimenti, in questo caso quali sono gli obblighi di legge?
Una volta i volontari addetti alla somministrazione di cibi e bevande dovevano avere il libretto sanitario, mentre adesso non serve più. Cosa prevede la nuova normativa?
A chi spetta il compito di formare i volontari?
Chi, invece, effettua i controlli?
Se durante una festa sono previste delle attività di intrattenimento o di spettacolo, come devono comportarsi le associazioni?
Quali norme di sicurezza sono previste per le feste?
E se si organizza una rassegna enogastronomica?


Quali sono le prime indicazioni utili per realizzare un evento?
Innanzitutto bisogna decidere chi all'interno dell'associazione (comitato, parrocchia, gruppo ecc.) assume il ruolo di riferimento organizzativo per tutti gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'evento. Poi, per quanto riguarda gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie variano in funzione delle tipologie di attività che si intende realizzare all'interno dell'evento. È da precisare che in caso di inadempienze le responsabilità sono comunque a carico dell'ente organizzatore.

Durante le feste estive le associazioni, per raccogliere fondi, organizzano tombole, pesche di beneficenza e lotterie. Quali sono, allora, gli adempimenti da rispettare in questi casi?
Per lotteria si intende l'estrazione a sorte effettuata con la vendita di biglietti, staccati da registri a matrice, che corrispondono a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L'ambito territoriale in cui è permessa la vendita dei biglietti è quello della provincia in cui ha sede l'associazione promotrice. L'ammontare massimo degli introiti effettuabili con l'emissione dei biglietti, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, non deve superare € 51.645,69. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili (esclusi quindi denaro, metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari).
Rientrano nella categoria delle lotterie anche le cosiddette "sottoscrizioni a premi". Infatti, per legge, le sottoscrizioni a premi sono definite "manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione (...) contrassegnati da serie o numerazioni progressive".

Per tombola s'intende una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle con indicate una data quantità di numeri, compresi tra l'1 e il 90. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui si estrae la tombola e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da una serie e una numerazione progressiva. Non c'è limite nell'emissione delle cartelle (che devono avere serie e numerazione progressiva come riportato sulle fatture di acquisto rilasciate dallo stampatore), tuttavia il valore dei premi posti in palio non può superare complessivamente l'ammontare di € 12.911,42 euro.

Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni a sorte effettuate con la vendita di biglietti senza matrice i quali danno diritto a un premio. Le pesche o banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune dove si effettua la manifestazione e il ricavato non ecceda la somma di € 51.645,69. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili (esclusi quindi denaro, metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari). Inoltre è vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.

Tutte questi sistemi di raccolta fondi hanno degli adempimenti precisi che i rappresentanti legali delle associazioni devono seguire con attenzione per non incorrere poi in spiacevoli sanzioni amministrative che possono arrivare fino a €10mila euro.

Che tipo di adempimenti devono osservare i rappresentanti legali delle associazioni organizzatrici?
I rappresentanti legali degli enti organizzatori devono preparare una comunicazione scritta da inviare, almeno 30 giorni prima della data prevista per la vendita dei biglietti, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui sarà effettuata l'estrazione. La comunicazione va anche inviata all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente per sede territoriale. Nella comunicazione deve essere indicata la motivazione per la quale si organizza la manifestazione.

Alla comunicazione scritta va allegata:

Per le lotterie:
la redazione di un regolamento nel quale sono indicati: la quantità, la natura e il valore dei premi e la precisazione circa l'acquisto o la donazione del bene posto in palio; la quantità e il prezzo dei biglietti da vendersi; il luogo in cui sono esposti i premi; la data e il luogo fissati per l'estrazione; l'eventuale modalità d'estrazione; il termine per la consegna dei premi ai vincitori.
Per le tombole, la redazione di un regolamento dove indicare: le modalità di svolgimento della manifestazione con l'elenco dei premi offerti (con indicazione del valore degli stessi); il prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promossi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore nominale degli stessi. La cauzione è prestata in favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione, oltre che in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Per le pesche o banchi di beneficenza: redazione di una comunicazione in cui l'ente organizzatore deve indicare il numero di biglietti che intende emettere, l'eventuale serie e il relativo prezzo.
Oltre alla comunicazione quali altre procedure devono osservare le organizzazioni?
Siccome il compito di controllo del regolare svolgimento della manifestazione è affidato al Comune dove si realizza l'evento, bisogna consegnare allo stesso un rapporto circa lo svolgimento delle manifestazioni tramite le comunicazione esposte in precedenza.
L'estrazione della lotteria e della tombola sono pubbliche, quindi le modalità con cui saranno svolte devono essere a conoscenza di tutti i cittadini dei comuni interessati all'evento. Nell' "Avviso al pubblico" dovranno essere indicati gli estremi della comunicazione fatta in precedenza a Prefetto, Sindaco e ai Monopoli di Stato, e quindi: il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita. Prima dell'estrazione sarà compito di un rappresentante dell'ente organizzatore ritirare tutti i biglietti della lotteria o le cartelle della tombola invenduti. L'estrazione dei biglietti della lotteria o della tombola deve essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Dovrà essere redatto un verbale dell'estrazione della lotteria o della tombola da parte del responsabile dell'ente organizzatore: una copia di questo verbale dovrà essere inviata al Prefetto mentre un'altra dovrà essere consegnata all'incaricato del Sindaco presente all'estrazione. Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Sindaco dispone l'immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine previsto, il Sindaco dispone l'incameramento della cauzione.

E per le pesche di beneficenza?
Un responsabile dell'ente organizzatore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazione redigendo un verbale di cui una copia sarà inviata al prefetto e una consegnata all'incaricato del Sindaco.

Come si conteggia il valore dei premi?
Per il calcolo della base imponibile sul valore dei premi sulla quale effettuare la ritenuta (vedi punto seguente) è necessario distinguere se si tratta di beni acquistati o beni ricevuti in dono da parte dell'ente non profit. Nel primo caso - beni acquistati - il valore è quello che risulta dalla fattura rilasciata dal venditore. Nel secondo caso - beni ricevuti in dono - occorre distinguere se i beni sono stati ricevuti da un soggetto imprenditore o da un privato; se sono stati ricevuti da un soggetto imprenditore il valore è quello che risulta dal documento contabile rilasciato dallo stesso (anche in donazione); se sono stati ricevuti da un privato occorre che il valore venga attribuito dall'ente non profit stesso facendo riferimento al "valore di mercato". Il valore dei premi deve essere calcolato sull'imponibile escludendo l'Iva.

Qual è, invece, il trattamento fiscale da seguire?
Sul complessivo valore dei premi (sia acquistati che donati) dovrà essere effettuata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 10% Questa imposta deve essere corrisposta  all'Amministrazione Finanziaria  a mezzo versamento da effettuarsi entro i primi 16 giorni del mese successivo alla manifestazione stessa, utilizzando il modello unico di versamento F24 e indicando nella sezione erario il codice tributo 1046 e l'anno di competenza. Ricordiamo che per i soggetti titolari di partita Iva tale versamento va effettuato a mezzo F24 telematico. Questo versamento non è esente dagli obblighi dichiarativi: infatti il versamento della ritenuta d'imposta sui premi obbliga a inserire il quadro RZ nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO) relativa all'anno nel quale l'ente non profit ha effettuato la ritenuta.

Sono previste sanzioni e con quale ammontare?
Il Regolamento, previsto dal DPR n. 430 del 26 ottobre 2001, ha previsto le seguenti sanzioni in caso di inosservanza delle norme previste per le manifestazioni di sorte locali. Si va dai € 1.032,91 a € 10mila 329,14 euro in caso di manifestazioni al di fuori dei casi consentiti: la sanzione è ridotta a metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore. Mentre si va da € 309,87 a € 3mila 89,74 euro a chi reclamizza manifestazioni non consentite: le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la pubblicità è effettuata a mezzo stampa, radio o televisione. Infine da € 154,93 a €1936,27 euro a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti relativi a manifestazioni non consentite.

Qual è, invece, il trattamento fiscale per le raccolte fondi occasionali?
La norma prevede l'obbligo di rendicontare singolarmente e analiticamente in "un apposito e separato rendiconto" le operazioni finanziarie connesse con l'attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi.
L'esenzione da ogni imposta compete alla condizione che si tratti di raccolte svolte occasionalmente. Il documento, deve essere compilato indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, obbligatorio ai fini fiscali per gli enti in contabilità ordinaria che esercitano attività commerciale. Visto che si tratta di operazioni finanziarie dove l'aspetto economico ha scarsa rilevanza, il rendiconto deve dimostrare da una parte l'entità dei fondi raccolti e dall'altra degli impieghi effettuati. E' evidente che l'analiticità del rendiconto, così come la chiarezza della nota illustrativa di commento che accompagna il documento, ne chiarisce gli aspetti più rilevanti e la comprensione delle operazioni di gestione fondi. Il rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, tenuto e conservato anche oltre i termini di accertamento. Anche se la raccolta pubblica di fondi è considerata un'operazione istituzionale ai fini fiscali e quindi il documento pur non avendo valenza di imponibile tributario, ha  una piena valenza come documento fiscale, in quanto è importante dare un'informazione chiara ai donatori su come sono impiegati i fondi raccolti. In pratica si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) e riportare il saldo nel rendiconto generale dell'ente.

Se, invece, l'organizzazione realizza un banco vendita di oggetti prodotti dai volontari, può farlo?
In questo caso l'Amministrazione finanziaria considera le attività di vendita occasionale in concomitanza di una festa come attività commerciali e produttive marginali. Quindi è senz'altro possibile realizzare un banco vendita di manufatti a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta da un lato in funzione della finalità istituzionale dell'associazione di volontariato, dall'altro senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Quali sono le regole da rispettare?
In questo caso si tratta di entrate derivanti da attività commerciale marginale. Si consiglia di tenere un apposito rendiconto delle entrate e delle uscite (in aggiunta ai documenti da tenere in contabilità). Inoltre è necessario ricordare che non è permesso riconoscere compensi di qualunque natura (all'infuori dei rimborsi spese) ai soci dell'organizzazione di volontariato iscritta al registro.

Se all'interno di una festa, una organizzazione decide di effettuare una raccolta fondi può farlo? E come si deve comportare?
Le raccolte pubbliche di fondi sono subordinate alle seguenti condizioni: deve trattarsi di iniziative occasionali; la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore, come fiori, piante ecc.

Qual è il trattamento fiscale da seguire in questo caso?
La norma prevede l'obbligo di rendicontare singolarmente e analiticamente in "un apposito e separato rendiconto" le operazioni finanziarie connesse con l'attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi. L'esenzione da ogni imposta compete alla condizione che si tratti di raccolte svolte occasionalmente. Il documento deve essere compilato indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, obbligatorio ai fini fiscali per gli enti in contabilità ordinaria che esercitano attività commerciale. Visto che si tratta di operazioni finanziarie dove l'aspetto economico ha scarsa rilevanza, il rendiconto deve dimostrare da una parte l'entità dei fondi raccolti e dall'altra degli impieghi effettuati. E' evidente che l'analiticità del rendiconto, così come la chiarezza della nota illustrativa di commento che accompagna il documento e ne chiarisce gli aspetti più rilevanti, sicuramente aiutano la comprensione delle operazioni di gestione fondi. Il rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, tenuto e conservato anche oltre i termini di accertamento. Anche se la raccolta pubblica di fondi è considerata un'operazione istituzionale ai fini fiscali  e quindi il documento pur non avendo valenza di imponibile tributario, ha  una piena valenza come documento fiscale, in quanto è importante dare un'informazione chiara ai donatori su come sono impiegati i fondi raccolti. In pratica si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) e riportare il saldo nel rendiconto generale dell'ente.

Spesso le associazioni realizzano dei punti di ristoro che comprendono la vendita di bevande o di alimenti, in questo caso quali sono gli obblighi di legge?
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, la normativa vigente dispone che in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, in modo temporaneo, non sia necessaria l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio, ma sia necessaria una comunicazione al Comune di inizio attività. In particolare per le "organizzazioni di volontariato iscritte ai registri", questa attività può essere svolta anche in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, sempre a carattere occasionale, e può rientrare tra le attività commerciali e produttive marginali. Tali proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Una volta i volontari addetti alla somministrazione di cibi e bevande dovevano avere il libretto sanitario, mentre adesso non serve più. Cosa prevede la nuova normativa?
Alcune regioni, hanno abolito il libretto sanitario e hanno previsto per gli "operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande" una adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio di ogni attività in cui si ha contatto con generi alimentari. Questa preparazione avviene attraverso corsi di formazione e deve essere aggiornata con periodicità biennale. La formazione deve fornire: acquisizione di conoscenze tecnico-pratiche sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo; correlazione tra contenuti della formazione e attività in cui i volontari operano.

A chi spetta il compito di formare i volontari?
Nel caso del volontariato l'onere della formazione è affidato al responsabile dell'organizzazione di volontariato, il quale può procedere al proprio interno alla formazione dei volontari o ricorrere a corsi organizzati.

Chi, invece, effettua i controlli?
A seconda delle Regioni. sono le ASL di competenza che hanno l'obbligo di verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento a cadenza biennale e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori. Pertanto in occasione di feste e manifestazioni nelle quali siano distribuiti alimenti e bevande è opportuno che il responsabile organizzativo abbia redatto un Piano di Autocontrollo specifico per le attività in cui siano evidenziate le buone prassi da adottare dagli operatori durante le iniziative e che dimostri che i propri volontari posseggano gli attestati di frequenza ai corsi di formazione.

Se durante una festa sono previste delle attività di intrattenimento o di spettacolo, come devono comportarsi le associazioni?
C'è una prima distinzione da fare: una cosa sono le attività di intrattenimento e un'altra sono le attività dello spettacolo. La separazione è stata definita con il decreto legislativo n.60/99. Dal 1° gennaio 2000 è stata, infatti, prevista la nascita di una nuova imposta - imposta sugli intrattenimenti - che interessa quelle attività in cui è prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento con la partecipazione attiva del pubblico come per esempio: esecuzioni musicali con balli e altro.
Le attività dello spettacolo hanno una connotazione culturale e implicano la partecipazione passiva all'evento da parte degli spettatori che assistono allo spettacolo. Definire se un'attività sia rientrante tra gli spettacoli oppure fra gli intrattenimenti ha, dunque, una importanza fondamentale in quanto, a seconda della collocazione nell'una o nell'altra categoria, si rende applicabile un differente regime tributario. Inoltre è necessario rispettare quanto previsto in termini di adempimenti SIAE sul diritto d'autore e, in taluni casi, anche sugli adempimenti ENPALS qualora vi sia retribuzione (anche sotto forma di rimborso spese forfetario) degli artisti coinvolti. Bisogna prestare particolare attenzione nell'organizzare momenti di intrattenimento o di spettacolo perché sono previsti specifici adempimenti a cui bisogna attenersi per evitare spiacevoli sorprese come multe o sanzioni.

Quali norme di sicurezza sono previste per le feste?
Le feste e le sagre rientrano nelle manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento, cioè eventi con la durata massima di 15 giorni consecutivi. Se si tratta di una manifestazione che non richiede il montaggio di strutture precarie o prevede il montaggio di strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, o con strutture già collaudate, gli interessati devono presentare la domanda di rilascio autorizzazione al Comune competente. Se invece la manifestazione prevede l'installazione di strutture precarie (stand, palchi, tendoni ect) con capienza superiore alle 200 persone, si rende necessario il collaudo delle stesse da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) e pertanto deve essere presentata la domanda per la concessione della licenza di pubblico trattenimento al Comune.

E se si organizza una rassegna enogastronomica?

Per organizzare una rassegna enogastronomica di raccolta fondi ricordiamo che occorre rispettare i fondamentali e concomitanti parametri della occasionalità  - e quindi tali attività non devono essere svolte abitualmente - della non concorrenzialità - quindi senza segnali commerciali e insegne distintive - della non organizzazione - intesa come attività organizzata continuamente ad esempio con personale permanente appositamente dedicato - e dei beni di modico valore offerti durante la raccolta fondi, magari ottenuti in donazione o gratuitamente.

E', inoltre, obbligatorio devolvere a fini istituzionali ogni introito ottenuto dalle attività  di raccolta fondi e dalla attività commerciali marginali.

Riepiloghiamo di seguito alcuni adempimenti da rispettare.

Le associazioni di volontariato iscritte ai registri sono, secondo il Decreto legislativo 460/97, "onlus di diritto". In base alla volontà del legislatore, questi enti conservano la propria disciplina originaria specifica (nella fattispecie legge 266/91 e legislazioni regionali sul volontariato), non sono soggetti ai tutti i vincoli previsti dalla norma del Dgls 460/97 (come confermato dalla C.M. n. 127/E del 1998) e possono liberamente scegliere, di volta in volta, la normativa di maggior favore tra quella speciale e quella delle Onlus.

Per quanto riguarda le raccolte pubbliche di fondi e le erogazioni liberali, la normativa è sostanzialmente uguale qualunque dei due regime venga scelto.
E' necessario ricordare alcuni aspetti rispetto alla raccolta fondi.
L'articolo 8 del D.lgs. 460/97, applicabile per le ODV in quanto Onlus di diritto, prevede che: "Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi".

Sarà, quindi, necessario redarre in apposito allegato le entrate e le uscite di ogni singolo evento di raccolta fondi e riportare il saldo dell'evento stesso prima nella contabilità cronologica dell'associazione e poi nel rendiconto economico annuale economico finanziario dell'ente.

Per raccolta fondi si intendono i fondi raccolti pubblicamente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori. Detti fondi devono pervenire da raccolte occasionali, i cui requisiti (di occasionalità ) possono essere individuati, per analogia e non dettame legislativo, in base a condizioni e limiti indicati con apposito decreto ministeriale (ai sensi dell'art. 17 , comma 3, legge 23-8-1988 n. 2000). In tal caso, l'occasionalità deriva da un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore a € Euro 51.645,69.