GLOSSARIO
ENTE MORALE
ENTE NON COMMERCIALE
FONDAZIONE
FONDAZIONE BANCARIA
FONDAZIONE DI EROGAZIONE
FONDAZIONE ENTE LIRICO O MUSICALE
FONDAZIONE ITALIANA
FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA
FONDAZIONE OPERATIVA
FONDAZIONE REGIONALE
FUND RAISING
ENTE NON PROFIT
BENEFICENZA
BROWSER
CHAT
COOKIE
COOPERATIVE SOCIALI
MOTORE DI RICERCA
NON PROFIT
ONG
ONLUS
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
SOLIDARIETA'
URL
USERNAME
SCONTO ETICO
UTENTE DI ADELFOS
NAVIGATORE
PANNELLO DI CONTROLLO
ACCOUNT
PASSWORD
EMAIL
ENTE MORALE
Termine ottocentesco usato
per indicare l'attribuzione della PERSONALITA' GIURIDICA ad un ente NON PROFIT.
Ancora oggi, sulle carte intestate di vecchie fondazioni, si legge la scritta
"eretta in ente morale in data" seguita dagli estremi del RICONOSCIMENTO
GIURIDICO.
ENTE NON COMMERCIALE
Termine di origine
tributaria che oggi ha assunto il più ampio significato di "ente senza scopo di
lucro" (non profit organization).
Ai fini delle imposte dirette, tuttavia, il termine individua tuttora tutti gli
enti non societari, pubblici o privati, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali, facendo riferimento alle
disposizioni statutarie e osservando le attività effettivamente svolte (art. 87
lett. c del D.P.R. 917/86).
Se poi un ente non commerciale svolge solamente attività non commerciali, nessun
adempimento è dovuto ai fini fiscali ed è escluso dalla presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi delle persone giuridiche.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, non esiste una definizione di
ente non commerciale, in quanto un ente che pone in essere soltanto attività non
commerciali è sempre escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta e non
esistono obblighi contabili o di dichiarazione.
Si ricorda, infine, che entro il 1° ottobre 1997 il Governo dovrà emanare uno o
più decreti legislativi sul riordino del trattamento fiscale degli enti non
commerciali, sulla base di una delega contenuta nella Legge Finanziaria per il
1997 (art. 3, comma 186, L. 662/96). Le linee guida di tale delega (art. 3,
comma 187) possono essere così riassunte:
- la definizione di "ente non commerciale" sarà unitaria ai fini tributari e
farà riferimento all'attività effettivamente svolta dall'organizzazione;
- il bilancio sarà sottoposto a precisi vincoli espositivi e di pubblicazione,
mentre verranno previste rigide misure antielusive;
- le principali agevolazioni riguarderanno i contributi ottenuti in regime di
convenzione da enti pubblici (esclusione da imposte per gli enti con finalità
sociale), le raccolte pubbliche di fondi (esclusione da imposte), le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese agli associati (esclusione parziale da
imposte e regimi semplificati entro determinati limiti), i trasferimenti di beni
patrimoniali (semplificazione e riduzioni d'imposta), l'imposta sugli spettacoli
(forfettaria).
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FONDAZIONE
Ente senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva
normalmente (ma non esclusivamente) da un PATRIMONIO.
Questo ente ha il suo organo di governo ed usa le proprie risorse finanziarie
per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica
utilità, sia sostenendo persone ed associazioni, sia organizzando e gestendo
direttamente i suoi programmi.
Questa definizione, formulata
dall'European Foundation Centre di Bruxelles, mette in luce i caratteri
peculiari di una fondazione:
- è un ente dotato di reddito, cioè è l'unione di organizzazione e finanza, di
lavoro e capitale, di persone e denaro;
- è un ente autonomo amministrativamente (è dotato di propri organi
decisionali), finanziariamente (ha un proprio reddito) e giuridicamente (ha la
PERSONALITA' GIURIDICA);
- è un ente perpetuo orientato al perseguimento di uno scopo di pubblica
utilità, che può avvenire sia direttamente (FONDAZIONE OPERATIVA) che
indirettamente (FONDAZIONE DI EROGAZIONE).
FONDAZIONE BANCARIA
Il termine Fondazione Bancaria è impropriamente usato per indicare l'ente
conferente di una partecipazione bancaria in base alla Legge Amato sulla
ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico (L. 218/90 e
conseguente D.Lgs. 356/90).
La ristrutturazione prevedeva la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli
Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni tramite fusioni,
trasformazioni e conferimenti; nella pratica, la soluzione più utilizzata è
stata quella del conferimento dell'intera azienda bancaria ad una nuova società
per azioni da parte dell'ente che fino a quel momento l'aveva posseduta e
gestita.
L'ente conferente continua ad essere regolamentato dal suo statuto originario,
che però deve essere modificato per sottostare alle limitazioni previste dalla
normativa (D.Lgs. 356/90 e Lg. 461/98), per esempio:
- lo scopo deve essere di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico, nei settori (istituzionali) della ricerca scientifica,
dell’istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali
deboli;
- non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria o possedere
partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie
- possono esercitare imprese direttamente strumentali ai fini statutari,
esclusivamente nei settori istituzionali;
- prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e
di controllo.
Con ripetuti interventi normativi (direttiva del C.I.C.R. del 23/10/92, D.M. del
26/11/93, L. 474/94, direttive del’ex Ministro Dini del 18/11/94 e del 1/2/95,
C.M. del 28/6/95) si è cercato di realizzare la separazione fra ente conferente
ed istituto di credito fino a giungere alla Legge 461/98 ed ai successivi
decreti attuativi.
FONDAZIONE DI EROGAZIONE
(GRANTMAKING FOUNDATION) Con questo termine si fa riferimento ad una
fondazione che persegue le proprie finalità statutarie erogando a terzi risorse
finanziarie (GRANT); un semplice esempio è costituito da una fondazione che
promuove lo studio universitario erogando borse di studio agli studenti più
meritevoli.
L'attività di erogazione (GRANTMAKING) è complessa, in quanto le risorse sono
sempre limitate ed occorre, per evitare di sprecarle, selezionare con
accuratezza le persone e/o i progetti più meritevoli.
Una fondazione di erogazione, non avendo significative infrastrutture ed
investimenti fissi, è molto più flessibile di una FONDAZIONE OPERATIVA: pertanto
può rispondere con maggiore tempestività al mutamento dei bisogni da soddisfare
ed ha meno vincoli nell'intraprendere progetti innovativi.
FONDAZIONE ENTE
LIRICO O MUSICALE
Fondazione di diritto
privato che nascerà dalla trasformazione obbligatoria di alcuni enti
lirico-sinfonici, come previsto dal D.Lgs. del 27/6/96, emanato in seguito ad
una delega contenuta nella Legge finanziaria per il 1996 e rientrante
nell'ambito della riforma degli enti lirico-sinfonici, che si trascina da
decenni.
Rispetto alla comune FONDAZIONE ITALIANA di diritto privato, questa fondazione
presenta alcuni vincoli addizionali, che devono essere necessariamente recepiti
dallo statuto:
- lo scopo deve consistere nella diffusione dell’arte musicale senza fine di
lucro;
- la sede deve essere situata nel medesimo Comune dell’arte ente trasformato;
- la presidenza spetta al Sindaco del Comune dell’ente trasformato;
- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da sette membri (incluso
il Presidente), che restano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati;
- il Collegio dei Revisori deve essere composto da tre membri effettivi e di un
supplente, che restano in carica per 4 anni;
- la conduzione dell'attività artistica-musicale deve essere affidata ad un
direttore artistico nominato per 4 anni da un sovraintendente, a sua volta
nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio sono
obbligatorie anche in assenza di attività commerciale;
- se l’ente esercita attività commerciale, in caso di insolvenza si applica la
liquidazione coatta amministrativa anziché il fallimento.
La fondazione ente lirico beneficia di significative agevolazioni fiscali
(esenzione d’imposta per i GRANT ricevuti e per le ATTIVITA’ COMMERCIALI
strumentali poste in essere) e di rilevanti contributi pubblici (la fondazione
infatti subentra nei diritti dell’ente trasformato, anche se con alcuni limiti).
Di particolare interesse la soluzione adottata dal legislatore per incentivare
l’ingresso dei privati nel patrimonio di queste fondazioni; ai donatori viene
infatti riconosciuta la detraibilità delle donazioni fino al 30% del proprio
reddito, a condizione però che si impegnino - con atto scritto - ad erogare
importi uguali anche nei due anni successivi.
Per le donazioni occasionali vale comunque la detraibilità fino al 2% del
proprio reddito.
FONDAZIONE ITALIANA
La fondazione comune di
diritto privato è disciplinata dal Libro I del Codice Civile (artt. 12-35) ed è
soggetta al controllo di un'AUTORITA' VIGILANTE. La costituzione avviene tramite
l'atto di fondazione, che può essere disposto anche per testamento; l'atto deve
contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio
e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull’amministrazione, così come
i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 del Codice Civile).
Lo scopo di una fondazione, sebbene la legge nulla dispone al riguardo, deve
essere di pubblica utilità, sulla base di una giurisprudenza costante e di una
prassi amministrativa consolidata; l'oggetto, cioè la modalità concreta di
perseguimento dello scopo, può anche non essere definito, a differenza delle
società commerciali: il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE può svolgere qualsiasi
attività idonea - anche indirettamente - al raggiungimento dello scopo, ivi
incluse le ATTIVITA' COMMERCIALI.
L'AUTORITA' VIGILANTE è dotata di ampi poteri, fra i quali si evidenzano la
facoltà di nominare un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio
di Amministrazione, di effettuare un controllo di legittimità sull'operato del
Consiglio e di autorizzare l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni,
eredità e legati.
Nel caso di estinzione della PERSONALITA' GIURIDICA, si apre la procedura di
liquidazione del patrimonio (art. 30 del Codice Civile) secondo quanto previsto
dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (artt. 11-20): nomina di
uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale,
conversione del patrimonio in denaro, pagamento dei creditori, rinvio alle norme
sulla liquidazione coatta amministrativa in caso di attivo insufficiente, ecc. I
beni che residuano dopo la liquidazione devono essere devoluti in conformità
alle disposizioni statutarie relative - se esistono - oppure attribuendo i beni
ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31 del Codice Civile).
Mentre si rinvia alle voci PATRIMONIO, RICONOSCIMENTO GIURIDICO e CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE per ogni approfondimento, si ricorda qui che l'ordinamento
italiano prevede anche altri tipi di fondazioni, che presentano delle
particolarità soprattutto in materia di AUTORITA' VIGILANTE: le fondazioni di
famiglia (art. 4 del R.D. 99/1891), le fondazioni assistenziali (art. 2 della L.
6972/1890), le fondazioni di istruzione agraria (art. 1 della L. 770/1913), le
fondazioni scolastiche (art. 550 del R.D. 1297/1928), le fondazioni
universitarie (artt.191 e 192 del R.D. 1592/1933), le fondazioni militari (art.
849 del R.D. 443/1927) e le fondazioni di culto (Leggi concordatarie del 1929 e
del 1985).
FONDAZIONE NON
RICONOSCIUTA
Fondazione comune di diritto privato non dotata di RICONOSCIMENTO GIURIDICO. La
mancanza del riconoscimento può dipendere da diverse cause:
- la fondazione è già stata costituita ed ha già chiesto il riconoscimento, ma
opera prima di averlo ottenuto;
- la fondazione è già stata costituita, ma opera anche se non è ancora stato
chiesto il riconoscimento;
- la fondazione non è ancora stata costituita, ma esiste ed è già operante un
comitato promotore per la costituzione;
- le fondazione è solo fiduciaria, cioè il fondatore lascia in eredità il suo
patrimonio con l'obbligo per l'erede di destinarne la rendita ad uno scopo di
pubblica utilità predefinito.
In ogni caso, la giurisprudenza e la dottrina prevalente sostengono che la
fondazione riconosciuta conserva i diritti e le obbligazioni assunte prima del
riconoscimento (continuazione dei rapporti giuridici), che esiste una
responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome della fondazione
prima del riconoscimento (art. 41 del Codice Civile) e che anche una fondazione
non riconosciuta crea sul patrimonio un vincolo reale di destinazione,
sottraendo lo stesso all'azione dei creditori personali del fondatore.
FONDAZIONE OPERATIVA
(OPERATING FOUNDATION)
Per una fondazione la principale alternativa all'erogazione dei GRANT consiste
nel gestire in proprio le attività istituzionali. Rispetto al GRANTMAKING, le
attività gestite direttamente comportano una maggiore incidenza dei costi fissi,
ma anche un maggior controllo sull'utilizzo delle risorse.
E' opportuno evidenziare che non può considerarsi fondazione operativa una
fondazione che gestisce un'impresa per ottenere un reddito da erogare sotto
forma di contributi a terzi. In altri termini, non è sufficiente svolgere un'ATTIVITA'
COMMERCIALE per qualificarsi come "fondazione operativa", mentre è necessario
che una fondazione operativa svolga direttamente un'attività istituzionale, la
quale potrà essere commerciale (fondazione d'impresa) oppure no.
Le fondazioni operative, in particolare quelle che non svolgono attività
commerciali, presentano considerevoli problemi nella valutazione dei risultati
(performance), in quanto spesso i servizi erogati sono personalizzati e manca un
prezzo di mercato col quale confrontarsi.
FONDAZIONE REGIONALE
Nel caso in cui la fondazione intenda operare in una delle materie trasferite
per competenza dallo Stato alle Regioni e limiti il proprio intervento ad un
ambito territoriale regionale (o ancora più ristretto), è possibile richiedere
ed ottenere il riconoscimento giuridico come fondazione di diritto regionale.
L'istanza di riconoscimento deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta
regionale competente per territorio (art. 14 del D.P.R. 24/7/77, n. 616),
corredata di tutti gli allegati previsti (art. 2 di attuazione C.C. e Circ. Min.
Interno n. 160 del 2/10/92): copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, documenti comprovanti il conferimento del patrimonio e la sua entità,
ecc.
Il riconoscimento giuridico in questo caso viene ottenuto con un decreto del
Presidente della Giunta regionale.
FUND RAISING
Termine anglosassone usato per individuare la raccolta di risorse
finanziarie da parte di un ente NON PROFIT.
In senso stretto, comunque, col termine "fund raising" si intende la persuasione
delle persone fisiche ad effettuare erogazioni liberali. In questo "segmento di
mercato" (i privati) esiste moltissima concorrenza fra le diverse organizzazioni
non profit, in quanto l'ammontare che un individuo può donare non è illimitato;
perciò è molto importante un utilizzo razionale degli strumenti di marketing.
La raccolta avviene tipicamente organizzando eventi (concerti di beneficenza,
feste in piazza), vendendo gadget o prodotti simbolici (un bonsai, un'arancia,
una stella di Natale) o richiedendo versamenti su conto corrente (annunci
pubblicitari, lettere postali, abbonamenti a riviste o periodici). I contributi
ricevuti, infine, possono essere disponibili oppure vincolati ad essere
utilizzati per specifici progetti.
In senso lato, invece, il termine significa qualsiasi contributo ottenuto da
terzi, anche senza la connotazione di "liberalità"; rientrano così nel concetto
di fund raising anche le risorse finanziarie ottenute da:
- istituti di credito, che contribuiscono in proprio (per marketing o per legami
istituzionali con l'ente non profit) ovvero convogliando le erogazioni liberali
dei loro clienti (conto etico);
- imprese, che contribuiscono per questioni di immagine aziendale e di
marketing, tipicamente tramite la sponsorizzazione (di convegni, di riviste, di
eventi, ecc.);
- enti pubblici, che "comprano" diversi servizi sociali dagli enti non profit
(utilizzando lo strumento della i convenzione) ovvero che finanziano
istituzionalmente chi possiede i requisiti di volta in volta predefiniti (ad
esempio i contributi statali per l'editoria o per gli enti lirici);
- altri enti non profit, quali le FONDAZIONI DI EROGAZIONE ed i comitati per la
raccolta di fondi finalizzata a progetti di pubblica utilità (ad esempio
Telethon).
Ente Non Profit
vedi Organizzazione
Non Profit
Beneficenza
La generosità del singolo (o di enti e organizzazioni) volta a dare aiuto
momentaneo a chi si trova in condizioni di povertà o di bisogno per consentirgli
la sopravvivenza.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Browser
E' il software con cui si esplora il WWW (World Wide Web). Visualizza le
pagine web
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Chat
1.Conversazione in tempo reale tramite calcolatore. Quando un partecipante
digita una riga di testo e preme il tasto Invio, le sue parole compaiono sullo
schermo degli altri partecipanti, che possono rispondergli allo stesso modo.
Molti servizi online supportano la chat; in internet, il sistema usuale è l'IRC.
2. Programma di utilità di internet che supporta la chat. L'IRC lo ha ampiamente
soppiantato.
3. Come verbo, significa condurre una conversazione in tempo reale con altri
utenti tramite calcolatore.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Cookie o biscottini
Informazioni mandate da un server web a un browser web. Si tratta di file
usati per memorizzare sul disco fisso di un utente delle informazioni sulle
navigazioni che ha effettuato o sulle sue preferenze (registrazione a servizi,
scelte di navigazione, acquisti online). Tra le preferenze nel browser è
possibile scegliere di rifiutare i cookie.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Cooperative Sociali
Le cooperative sociali sono cooperative fondate con lo scopo di sostenere la
promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini
appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex carcerati,
disabili, ragazze-madri ecc.). Sono disciplinate dalla legge n. 381 dell'8
novembre 1991 che le suddivide in due tipologie:
Tipo A - Perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed
educativi
Tipo B - Svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Fondazioni
Le fondazioni sono organizzazioni senza fine di lucro, dotate di un proprio
patrimonio, impegnate in molteplici settori: assistenza, istruzione, ricerca
scientifica, erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, ecc.. La loro
esistenza è prevista dal Codice civile e la loro struttura giuridica può variare
a seconda del tipo di fondazione che viene costituita ed è facoltativa la
richiesta del riconoscimento che, comunque, può essere ministeriale o regionale
o delle province autonome.
Una particolare tipologia è rappresentata dalle fondazioni bancarie che, dopo un
lungo processo di riforma, si stanno trasformando in organizzazioni non profit
impegnate esclusivamente in uno (o più) dei sei settori di pubblica utilità
individuati dalla legge: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sanità, assistenza alle
categorie deboli.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Fund Raising
Una definizione completa e la seguente: il "fund raising" è l'insieme delle
strategie e delle azioni che un'azienda non profit deve mettere in atto affinché
si sviluppi nel tempo un continuo afflusso di risorse finanziarie elargite
gratuitamente per sostenere le attività istituzionali (anche sotto forma di
progetti) dell'ente.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Motore di ricerca
Un software residente su un sito web che effettua ricerche su un database (con
informazioni aggiornate sui contenuti dei web, tutti indicizzati), consultabile
a mezzo di parole chiave digitate dall'utente.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Non Profit
Non profit: proviamo a fare un po' di chiarezza sulla grafìa e sul suo
significato.
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona singolare (modo
indicativo, tempo presente), del verbo proficere che significa avvantaggiare. La
parola confluì nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il Seicento,
ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine d'origine americana più che
anglosassone, sta per non profit organizations, e indica quegli enti che operano
senza avere per fine primario il conseguimento del profitto (il termine
scientificamente più usato è, infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che
non possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che questi debbano essere
reinvestiti nel perseguimento del fine primario di queste organizzazioni.
Riassumendo: giusto scrivere non profit, sbagliato no profit.
E il Terzo settore, perché è definito come settore terzo? Con quest'espressione,
usata spesso come sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti che
operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono né allo Stato né al
mercato. Definizione considerata da alcuni inadeguata perché è una definizione
per negazione. Costoro preferiscono parlare di "economia civile".
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Non profit o no profit?
Non profit: proviamo a fare un po' di chiarezza sulla grafìa e sul suo
significato.
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona singolare (modo
indicativo, tempo presente), del verbo proficere che significa avvantaggiare. La
parola confluì nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il Seicento,
ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine d'origine americana più che
anglosassone, sta per non profit organizations, e indica quegli enti che operano
senza avere per fine primario il conseguimento del profitto (il termine
scientificamente più usato è, infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che
non possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che questi debbano essere
reinvestiti nel perseguimento del fine primario di queste organizzazioni.
Riassumendo: giusto scrivere non profit, sbagliato no profit.
E il Terzo settore, perché è definito come settore terzo? Con quest'espressione,
usata spesso come sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti che
operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono né allo Stato né al
mercato. Definizione considerata da alcuni inadeguata perché è una definizione
per negazione. Costoro preferiscono parlare di "economia civile".
tratto dal glossario di: vita
non profit online
ONG - Organizzazioni Non
Governative
Le ONG sono organizzazioni private di vario tipo che operano, con diverse
modalità, nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale. La loro attività nell'àmbito della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di svluppo è disciplinata dalla legge 49/87 (la cui riforma è in
discussione da quasi tre anni) che prevede la concessione, da parte del
ministero degli Affari esteri, del riconoscimento di idoneità. Tale
riconoscimento consente alle ONG di accedere al finanziamento governativo per la
realizzazione di progetti di cooperazione, affidati dal ministero degli Affari
esteri o promossi dalle stesse organizzazioni, e delle altre attività previste
dalla legge.
Le ONG possono essere suddivise in cinque tipologie che, però, non si eludono a
vicenda:
-ONG di volontariato
classiche, dove è tuttora marcata la dimensione dell'impegno personale come
testimonianza sociale;
-ONG che realizzano progetti di cooperazione a breve-medio termine o in
situazioni di emergenza, con l'invio di personale diversamente inquadrato
secondo la qualifica e l'esperienza professionale;
-ONG che sono orientate verso il sostegno tecnico-economico di partner dei Paesi
in via di sviluppo, cofinanziando la realizzazione di microprogetti gestiti da
referenti locali senza invio di volontari;
-ONG specializzate in studi, ricerche e formazione di personale italiano o
proveniente dai Paesi in via di sviluppo;
-ONG che operano
prevalentemente in Italia attraverso la realizzazione di attività di
informazione ed educazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione
internazionale e della mondialità, rivolte alle scuole o ad altri segmenti di
popolazione.
Le ONG, indipendentemente dal riconoscimento di idoneità del ministero degli
Affari esteri italiano, possono accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea
previsti per i progetti, nei Paesi in via di sviluppo o in Italia, che rientrano
nei programmi europei di cooperazione.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
ONLUS
Le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal
decreto legislativo n. 460/97, definiscono in termini esclusivamente fiscali
molteplici tipologie di enti non profit: associazioni, comitati, fondazioni,
società e cooperative ecc. Scopo della legge è di agevolare fiscalmente, in
presenza di determinate condizioni ed entro limiti ben precisi, le
organizzazioni non profit e di favorirne la diffusione nel Paese.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Organizzazioni di
Volontariato
Rientrano nella definizione legislativa di organizzazioni di volontariato
tutti gli organismi, qualunque sia la veste giuridica scelta, liberamente
costituiti per svolgere attività senza fine di lucro, anche indiretto, per scopi
esclusivi di solidarietà e che si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tale
definizione è contenuta nella legge quadro 11 agosto 1991, n. 266; ogni Regione
ha poi deliberato una propria legge regionale che disciplina sul proprio
territorio il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato e ne gestisce
il Registro regionale.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Solidarietà
Conseguenza della concezione per cui ogni essere umano è persona cioè non
individuo a sé stante ma parte di una comunità composta da altre persone fra le
quali esistono vincoli di collaborazione, comunanza di obiettivi, di problemi,
di azioni in vista di uno sviluppo culturale, economico e sociale che interessa
nello stesso tempo e con la stessa intensità tutti e ciascuno. Si ritrova il
termine solidarietà nella Carta Costituzionale italiana (articolo 2 secondo
comma) 'La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica
e sociale'.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
URL: Uniform Resource Locator
L'indirizzo di una macchina, di un sito web, di un file su internet. In essa
il prefisso (es.: http, news, file) indica il tipo di connessione, mentre il
doppio slash (//) specifica che l'informazione successiva è il nome dell'host su
internet cui ci si collega.
tratto dal glossario di: vita
non profit online
Username
Nome di un utente,
solitamente abbinato a una password per accedere a un collegamento
tratto dal
glossario di: vita
non profit online
Sconto Etico / Quota Etica
L'associazione Adelfos stipula con operatori commerciali, degli accordi
finalizzati al riconoscimento agli acquirenti del diritto incondizionato ad
acquistare beni e servizi con uno sconto sul prezzo ordinario.
Le somme corrispondenti allo sconto saranno incassate da Adelfos che provvederà
a girarle alle Organizzazioni Non Profit scelte dagli stessi consumatori etici
al raggiungimento del somma minima necessaria.
Utente di Adelfos
normale navigatore internet che sta navigando sul sito di Adelfos.
Navigatore Etico
un navigatoreche ha intenzioni di tipo etico/solidale.
Pannello di Controllo
pagina Internet personale alla quale si accede solamente tramite apposita
Login e Password di riconoscimento che generalmente viene utilizzata per gestire
e modificare i propri dati su siti internet tramite i quali si usufruisce di
servizi.
Nel caso di Adelfos, esistono 3 tipi diversi di Pannelli di Controllo:
Pannello di Controllo per
Imprese Sociali Adelfos
usato dai rispettivi responsabili di aziende che intendono fare ecommerce
sostenendo anche le iniziative di Adelfos;
Pannello di Controllo per
Organizzazioni Non Profit
usato dai rispettivi responsabili di Organizzazioni Non Profit che intendono
pubblicizzare gratuitamente la loro Organizzazione per incentivare le donazioni;
Pannello di Controllo per
Navigatori Etici
usato dai navigatori per scegliere di miscelare gli sconti etici dei propri
acquisti fra più Organizzazioni Non Profit e per essere costantemente informati
sulle nuove iniziative di Adelfos.
Per ottenere Login e
Password, bisogna registrarsi
registrazione Organizzazione Non Profit ( effettuata dal responsabile della
Organizzazione stessa )
registrazione E-commerce
registrazione Consumatore Etico
registrazione Organizzazione Non Profit
Account
conto, abbonamento, accredito, abilita
l'accesso, generalmente a pagamento, ai servizi offerti da un provider (accesso
a Internet, casella di posta elettronica, etc.), per compiere qualsiasi
operazione bisogna avere un identificativo (username o userid) e una password,
che identificano l'utente al sistema di elaborazione in remoto.
Login
registrazione in ingresso, operazione
di connessione ad un computer host, che può anche richiedere l'immissione di un
username e una password.
Logoff
uscita, procedura
di conclusione di una sessione di collegamento a un computer (BBS o altro).
Password
parola d'accesso, parola d'ordine, parola
riservata che consente l'accesso sicuro ad un sistema di elaborazione.
e-commerce - ecommerce - commercio elettronico:
email
posta elettronica, sistema
che permette a un utente di scambiare messaggi con altri utenti (o gruppo di
utenti) tramite una rete telematica. Il termine e-mail viene utilizzato a
indicare un messaggio ricevuto o spedito, l'insieme dei messaggi e anche
l'indirizzo della propria casella postale elettronica.
url
(Uniform Resource Locator)
identificatore uniforme di risorse, l'indirizzo
che definisce, in maniera univoca e incontestabile, la posizione di una risorsa
in Rete. Si compone del prefisso che indica il tipo di connessione di cui avete
bisogno (http, news, file etc). Il // preannuncia che l'informazione che segue è
il nome della macchina su Internet cui state per avere accesso e a volte questa
parte può essere seguita dal numero che specifica la porta da cui entrerete, se
non si tratta di quella principale. Dopo un ulteriore / si descriverà il
percorso di directory che seguirete per arrivare al file desiderato che sarà, se
vi trovate sul Web, designato con un suffisso .html.
Organizzazione Non Profit
Ente Non Profit, ONP,
Il Non Profit viene
considerato l'insieme dei soggetti della società civile che mette al primo posto
il miglioramento della qualità della vita dell'individuo, nella realizzazione
dei bisogni del singolo e di uno sviluppo della società civile sulla base dei
principi della solidarietà e della sussidiarità.
Fanno parte del Non Profit, fra gli altri, le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali.
Il Non Profit, attraverso
impegno civile e solidale dei soggetti che lo compongono, si propone come
obiettivi la promozione dello sviluppo umano, la tutela dei diritti umani e
della pace, la lotta all'esclusione sociale e alle tradizionali forme di
povertà.
definizione approfondita di
Organizzazione Non Profit:
Organizzazione che non ripartisce gli utili fra i propri soci ma investe tutto per il raggiungimento dei suoi scopi.
Non distribuisce gli utili
fra i soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
ecco qui elencati alcuni tipi di Organizzazioni Non Profit:
-altro ente privato
-altro tipo di associazione
-arte e cultura
-associazione bancaria
-associazione sportiva
-comitato
-cooperativa sociale
-ente di promozione sociale
-ente ecclesiastico cattolico
-ente lirico
-ente religioso di altra confessione
-fondazione
-I.P.A.B. privata
-ONG
-organizzazione di volontariato
-ospedale
-pro-loco
Causa Sociale:
Caused Related Marketing: