Associazioni già costituite

Se hai già costituito la tua associazione

  • consigli e informazioni per ottimizzare la tua gestione operativa,

  • consigli e informazioni sugli adempimenti civilistici e fiscali ai quali sei sottoposto.

  • Finanziamenti, Il monitoraggio costante, la pubblicazione e la razionalizzazione dei bandi  e dei finanziamenti per il non profit e per gli enti pubblici emessi da - Unione Europea - Governo e Ministeri  - Regioni - principali Province italiane - Camere di Commercio - Fondazioni Bancarie - Fondazioni private la possibilità di consultare di ricevere tutto questo e l'archivio dei bandi non ancora scaduti,  tramite e-mail, informazioni-formazione su finanziamento, autofinanziamento.

  • Tutti i vantaggi derivanti dall’iscrizione albo regionale

    La legge Regionale è Nazionale stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, necessario che la stessa si iscriva in un apposito registro “registro generale delle organizzazioni di volontariato” istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.

    La Regione istituisce tale registro presso l’Assessorato alla Solidarietà - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opprtunità - Ufficio Governance e Terzo Settore.
    L’iscrizione al registro regionale del volontariato è l’atto formale che riconosce l’Associazione come organizzazione di volontariato e dà il riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà pluralismo e apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
    Ecco i benefici più significativi:

    • ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto;
    • l’iscrizione consente la partecipazione a bandi provinciali, regionali e nazionali dedicati alle associazioni iscritte;
    • le associazioni iscritte possono acquistare beni mobili registrati ed immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, anche se non hanno personalità giuridica (art. 5 c. 2);
    • possono chiedere contributi pubblici (art. 6 c. 2);
    • possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici;
    • possono fruire di agevolazioni fiscali:
    1. esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8 c. 1);
    2. non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art. 8 c. 2);
    3. esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità legati (art. 8 c. 2);
    4. non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art. 8 c. 4);
    5. valutazione semplificata dell’imponibile (art. 9);
    • informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali;
    • partecipazione alla programmazione pubblica;
    • diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi relativamente al loro ambito istituzionale;
    • possibilità per i volontari di fruire, nel loro lavoro e a condizione che il contratto lo preveda, di forme di flessibilità dell’orario di lavoro e nella turnazione (art. 17 c. 1).

    (Fonte: L.266/91 “Legge Quadro sul volontariato” e successive applicazioni)